Cessione crediti bonus edilizi: le regole attuali L’esperto fiscale risponde

Con il DL n 11 dal 17 febbraio scorso è stato, di fatto, bloccato il meccanismo della cessione con lo scopo di ridurre il peso sulle casse dello Stato con l'utilizzo diretto dei crediti di imposta da bonus edilizi.
Molte le novità.👇

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Con il DL n 11 dal 17 febbraio scorso è stato, di fatto, bloccato il meccanismo della cessione con lo scopo di ridurre il peso sulle casse dello Stato con l’utilizzo diretto dei crediti di imposta da bonus edilizi.
Molte le novità.
Con il DL n° 11, entrato in vigore il 17 febbraio e convertito in Legge n° 38 l’11/04/203, è stato adottato per raggiungere tre obiettivi:
contrastare le frodi in ambito edilizio, prevedendo, a partire da quel giorno, il blocco degli sconti in fattura e delle cessioni dei crediti derivanti dai bonus edilizi;
garantire i conti pubblici evitando ulteriore indebitamento delle pubbliche amministrazioni, disponendo il divieto per le PA di acquistare i crediti;
assicurare maggiori certezze ai cessionari, predeterminando le ipotesi in cui gli stessi possono incorrere in responsabilità solidale con il cedente.
E’ stato il decreto Rilancio (Dl n 34/2020) a prevedere, per una serie di interventi quali:
recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica,
misure antisismiche,
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,
superamento ed eliminazione di barriere architettoniche
dando la possibilità al contribuente di scegliere la modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale a essi connessa.
Il contribuente, anziché avvalersi della detrazione spettante direttamente nella dichiarazione dei redditi, può utilizzare una delle due seguenti soluzioni alternative:
lo sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (il beneficio, pertanto, viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale poi recupera la somma sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante),
la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.
Con la conversione in legge le cessioni e/o sconto cambiano.
Cessioni bonus edilizi: cosa si può ancora cedere?👇

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Cessioni bonus edilizi: cosa si può ancora cedere?
Con le modifiche al Decreto Blocca cessioni in vigore dal 17 febbraio, introdotte dalla Camera dei deputati, vengono esclusi dal divieto di cessione alcuni specifici interventi:
quelli effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche,
quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato,
quelli volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).
Inoltre, si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del DL n. 34/2020 (interventi del super-bonus), ovvero:
per gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
per gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Il comma 3 introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel super-bonus, stabilendo che, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del DL n. 34/2020 (interventi diversi dal super-bonus), per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori. La deroga al divieto si applica altresì, secondo una modifica introdotta in sede referente, anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
risulti, secondo la modifica introdotta in sede referente che sostituisce interamente la lettera c), presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi:
alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16- bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi;
al restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013).
Super-bonus villette: proroga al 30 settembre per il 110% pieno
Per le villette sono previsti ulteriori sei mesi per il Super-bonus al 110%
Viene infatti spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine entro il quale sono ancora agevolate al 110% le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinate all’abitazione di un singolo nucleo familiare sempre che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Super-bonus in10 anni: le condizioni per averlo👇

Super-bonus in10 anni: le condizioni per averlo
Orizzontale temporale più ampio per l’utilizzo delle agevolazioni
Più tempo ai cessionari per fruire dei crediti d’imposta legati a super-bonus, interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. L’opportunità di ripartire il credito residuo in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Si tratta, di fatto, dell’estensione di una disposizione già dettata dal “decreto Aiuti quater” per le comunicazioni inviate fino al 31 ottobre 2022 e relative, esclusivamente, al super-bonus (art.9, comma 4, Dl 176/2022).
Ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (anziché le canoniche quattro), a partire dal periodo d’imposta 2023, anche la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del super-bonus. L’opzione, sfruttabile dai contribuenti che non hanno sufficiente capacità fiscale, è irrevocabile e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024; è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi, cioè quella da presentare quest’anno.

4) Super-bonus: remissione in bonis entro il 30 novembre
Omessa opzione per le spese 2022: si può rimediare entro novembre
Anche i contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023, senza quindi rispettare il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022 ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021, possono avvalersi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro (art.2 comma 1, Dl 16/2012), entro la scadenza di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre 2023). L’opportunità riguarda i casi in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”, ossia una banca o una società appartenente a un gruppo bancario, un intermediario finanziario, un’impresa di assicurazione autorizzata a operare in Italia.

Dott.E.N.  Giurista ed Economista aziendale

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