Approvato Decreto Lavoro
È stato approvato il Decreto Lavoro da parte del Consiglio dei Ministri.
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Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto lavoro.
“Abbiamo approvato il pacchetto lavoro – ha aggiunto la ministra Caderone – In una giornata dedicata al governo e ai lavoratori, anche il governo ha introdotto dei provvedimenti importanti a sostegno delle famiglie con un intervento sul cuneo contributivo e poi c’è un intervento annunciato da tempo che è l’introduzione del nuovo strumento di inclusione sociale, l’assegno di inclusione.
Credo che sia intervento di ampio respiro, si tratta di un percorso che deve consentirci di accompagnare chi ha voglia di lavorare”, ha aggiunto.
Ecco cosa prevede: 👇
Riduzione cuneo fiscale per quanto riguarda la parte contributiva per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui, per gli indigenti, per le persone fragili, per formare i giovani ed i disoccupati.
Attenzione particolare alla sicurezza sul posto di lavoro, per evitare gli infortuni e le morti bianche. Inoltre si riduce la pressione fiscale per gli invalidi: 👇
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Attenzione particolare alla sicurezza sul posto di lavoro, per evitare gli infortuni e le morti bianche. Inoltre si riduce la pressione fiscale per gli invalidi: 👇
“Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro”.
Compensi in natura o fringe benefit: “Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati”.
Contratti a termine: “Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi: nei casi previsti dai contratti collettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024; per sostituire altri lavoratori”.
Giuseppe Papale
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