MISURE FISCALI LEGGE DI BILANCIO 2024 Terza parte – L’esperto fiscale risponde
Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili ( Art. 18 )
- La nuova finanziaria prevede un aumento dell’aliquota dal 21 al 26% per le locazioni brevi per più di un appartamento e ciascun periodo d'imposta.
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Nel caso in cui siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta, o meglio, nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del Dl n. 50/2017 viene riformulato, per cui i non residenti in possesso di una, stabile, organizzazione in Italia, se incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione. Anche i residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione; se gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea nominano un rappresentante fiscale e, in assenza del quale, i residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti sono solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti. I residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale. Arriva la stretta sugli immobili ristrutturati con il 110%: il neo DDL reca modifiche al TUIR, negli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del super-bonus. A partire dal 1° gennaio 2024👇
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A partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Se gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto di vendita, tra i “costi inerenti al bene” – deducibili e non concorrenti alla plusvalenza – non rientreranno quelli relativi agli interventi agevolati con Superbonus; se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, invece, si tiene conto del 50% di tali spese. La novità riguarda le case per le quali la maxi-detrazione al 110% sia stato fruita come sconto in fattura o cessione del credito. Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alle citate plusvalenze è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26% (articolo 1, comma 496 legge n. 266/2005).
Iva sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea ( Art. 19 )
– Il DDL dispone che, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 70 euro (diminuendo così il limite, previsto dalla normativa Iva, pari a lire 300 mila) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue, possono essere effettuate senza pagamento dell’Iva.
Misure in materia di variazione dello stato dei beni ( Art. 21 )
– Il DDL dispone che l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico nonché colonnine di ricarica di veicoli elettrici verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità ed analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione catastale, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi oggetto di verifica, specifica il DDL, i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione, in cui specifica gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente.
E.N. Giurista ed Economista aziendale
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