Opzione donna 2024 – L’esperto fiscale risponde

La legge di Bilancio ha prorogato per il 2024 Opzione donna, la misura sperimentale che consente alle lavoratrici di ottenere un trattamento pensionistico con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti per la pensione anticipata ordinaria.

Clicca sull'immagine e visita la pagina Facebook del Metodo Tramontano preparazione concorsi

Clicca su immagine e visita la Pagina Facebook

Nel 2024, come nel 2023, però, possono accedere a questa misura solo da tre categorie di lavoratrici:
Chi assiste un familiare,
invalide civili in misura pari o superiore al 74%,
chi è stata licenziata o è dipendente in imprese in crisi aziendale dichiarata.
Chi ne ha diritto?
Con la legge di Bilancio 2024, i nuovi requisiti per ottenere l’Opzione donna sono:
– raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023;
– 61 anni di età entro il 31 dicembre 2023 oppure 59 anni ma con 2 o più figli ed a 60 anni di età con un figlio solo;
– attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le autonome; le finestre di attesa osservate, pari a 12 o 18 mesi, non si applicano alle lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
appartenenza alle seguenti categorie tutelate:👇

Clicca sull'immagina scoprirai tante novità vista/sole 2024

Clicca su immagine e visita la pagina Facebook

appartenenza alle seguenti categorie tutelate:
1) caregiver, ossia lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/1992), oppure un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti (si tratta delle patologie a carattere permanente indicate dall’art. 2, co. 1, lett. d), n. 1, n. 2 e n. 3, del D.I. 278/2000) o siano deceduti o mancanti (si fa riferimento a ogni condizione giuridicamente assimilabile all’assenza, compresi divorzio e separazione legale, purché continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità);
2) invalide civili in misura pari o superiore al 74% (riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%);
3) lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 1, co. 852, L. 296/2006) presso la struttura per la crisi d’impresa (art. 1, co. 852, L. n. 296/2006); per queste lavoratrici, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli. In merito alle lavoratrici dipendenti, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione; per coloro il cui rapporto risulta cessato, il licenziamento deve essere stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo. Queste ultime lavoratrici non devono poi aver ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento. Le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM devono possedere i requisiti connessi all’appartenenza alle categorie tutelate alla data di presentazione della domanda di pensione; gli stessi requisiti non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

E.N. Giurista ed Economista aziendale

Articolo soggetto a copyright

Foto web

Related Posts

Lascia un commento