Concordato preventivo biennale – L’esperto fiscale risponde
Dal 15/06/2024 sono partite le procedure di adesione al Concordato preventivo biennale per i soggetti ISA e forfettari.
Le regole di riferimento sono contenute nel decreto legislativo n. 13/2024๐
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Le regole di riferimento sono contenute nel decreto legislativo n. 13/2024, che ha introdotto il concordato preventivo biennale ed รจ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/02/2024.
Con i dati a disposizione dellโAgenzia delle Entrate verranno concordati il reddito e le imposte dovute nei due anni (2024/2025) dai titolare di partita IVA, con la possibilitร di un eventuale rinnovo.
Il reddito concordato non sarร modificato qualora si sia incassato in piรน o in meno.
Solo in caso di minori introiti, superiori al 50 per cento, il MEF potrร prevedere ipotesi straordinarie di revoca del piano concordato.
In sintesi il concordato preventivo biennale consisterร in una proposta che lโAgenzia delle Entrate farร ai titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire, in modo preventivo, le imposte dovute per gli anni 2024 e 2025.
Tale misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per lโadempimento spontaneo.
LโAdE valuterร la proposta sulla base dei dati in proprio possesso e delle banche dati a sua disposizione, tra cui quelle relative agli ISA.
In questo modo si potrร preventivare in anticipo il reddito e consentirร di stimare le imposte sui redditi dovute e lโIRAP.
Entro il 15 marzo di ogni anno lโAgenzia delle Entrate metterร a disposizione dei contribuenti specifici programmi per lโelaborazione della proposta di concordato. Il termine per il 2024 รจ stato fissato al 15 giugno.
Eโ il primo passo per la definire il concordato biennale per le partite IVA.
La proposta sarร messa a punto dallโAgenzia delle Entrate che terrร conto sia dei dati dichiarati dal contribuente che della metodologia predisposta per le diverse attivitร economiche, tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati, cosรฌ come degli ulteriori dati a propria disposizione.
I titolari di partita IVA, su richiesta degli addetti ai lavori, avranno tempo fino al 15 ottobre 2024, cioรจ la stessa data per lโinvio delle dichiarazioni dei redditi.
Per tale motivo, la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, dovuto entro il termine del 31 luglio in luogo del 30 giugno, seguirร le regole ordinarie mentre le imposte determinate sulla base della proposta di concordato andranno versate in sede di secondo acconto.
Eโ da segnalare che, per i soggetti ISA, viene meno il vincolo del punteggio pari almeno a 8 nel periodo dโimposta precedente.
Nulla cambia invece per la condizione di regolaritร fiscale e in particolare lโadesione al concordato preventivo biennale sarร riservata ai titolari di partita IVA che non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono dโimporto complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dallโAgenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piรน soggetti a impugnazione.
Saranno esclusi, invece, dallโaccesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione:
A) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi dโimposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dellโobbligo ad effettuare tale adempimento;
B) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dallโarticolo 2621 del codice civile, nonchรฉ dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi dโimposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna รจ equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Per coloro che accetteranno la proposta elaborata dallโAdE saranno tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi dโimposta.
Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dellโadesione al concordato saranno iscritte a ruolo.
Nulla cambia sul fronte degli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi e in materia di IVA e sarร in ogni caso necessaria la comunicazione dei dati ai fini degli ISA.
Il testo del decreto legislativo prevede che in caso di:
โmaggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordatoโ,
non saranno previste modifiche sul fronte del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.
Quindi, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con lโAgenzia delle Entrate, non vi saranno modifiche ai calcoli giร effettuati in sede di adesione alla proposta.
Eโ chiaro che con il concordato preventivo biennale per le partite IVA che incasseranno piรน di quando dichiarato, non pagheranno tasse sulle somme eccedenti.
Chiaramente non saranno possibili modifica in diminuzione qualora il dichiarato sia inferiore al preventivato.
Solo in casi specifici, ancora da definire, su questโultimo punto si prevede che:
โin presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dellโeconomia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, questโultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.โ
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Quindi, se il concordato diventa particolarmente svantaggioso, verrร di fatto meno la proposta del Fisco e si potrร versare quanto effettivamente dovuto sulla base dei redditi incassati.
Restano invariate le regole su adempimenti IVA, contabilitร e obblighi dichiarativi.
Sarร immediata la cessazione del concordato preventivo se, nel periodo dโimposta, si verifica una delle seguenti condizioni:
1) il contribuente modifica lโattivitร svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo dโimposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attivitร รจ prevista lโapplicazione del medesimo indice sintetico di affidabilitร fiscale;
2) il contribuente cessa lโattivitร .
Per quel che riguarda i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario, lโaccesso al concordato preventivo non sarร possibile per coloro che hanno iniziato lโattivitร nel periodo dโimposta precedente.
Lโanno 2024 sarร lโanno di sperimentazione per questa categoria di contribuenti.
Per i periodi dโimposta oggetto di concordato verranno sospese le ordinarie attivitร di accertamento da parte dellโAgenzia delle Entrate. Rilevante inoltre la specifica relativa al reddito da considerare per lโaccesso ad agevolazioni e bonus fiscali:
โnon si terrร conto di quanto concordato ma del reddito effettivo, che sarร considerato anche ai fini ISEEโ.
E.N. Giurista ed Economista aziendale
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