Concordato preventivo biennale – L’esperto fiscale risponde

Dal 15/06/2024 sono partite le procedure di adesione al Concordato preventivo biennale per i soggetti ISA e forfettari.
Le regole di riferimento sono contenute nel decreto legislativo n. 13/2024๐Ÿ‘‡

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Le regole di riferimento sono contenute nel decreto legislativo n. 13/2024, che ha introdotto il concordato preventivo biennale ed รจ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/02/2024.

Con i dati a disposizione dellโ€™Agenzia delle Entrate verranno concordati il reddito e le imposte dovute nei due anni (2024/2025) dai titolare di partita IVA, con la possibilitร  di un eventuale rinnovo.

Il reddito concordato non sarร  modificato qualora si sia incassato in piรน o in meno.
Solo in caso di minori introiti, superiori al 50 per cento, il MEF potrร  prevedere ipotesi straordinarie di revoca del piano concordato.

In sintesi il concordato preventivo biennale consisterร  in una proposta che lโ€™Agenzia delle Entrate farร  ai titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire, in modo preventivo, le imposte dovute per gli anni 2024 e 2025.

Tale misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per lโ€™adempimento spontaneo.

Lโ€™AdE valuterร  la proposta sulla base dei dati in proprio possesso e delle banche dati a sua disposizione, tra cui quelle relative agli ISA.

In questo modo si potrร  preventivare in anticipo il reddito e consentirร  di stimare le imposte sui redditi dovute e lโ€™IRAP.

Entro il 15 marzo di ogni anno lโ€™Agenzia delle Entrate metterร  a disposizione dei contribuenti specifici programmi per lโ€™elaborazione della proposta di concordato. Il termine per il 2024 รจ stato fissato al 15 giugno.

Eโ€™ il primo passo per la definire il concordato biennale per le partite IVA.

La proposta sarร  messa a punto dallโ€™Agenzia delle Entrate che terrร  conto sia dei dati dichiarati dal contribuente che della metodologia predisposta per le diverse attivitร  economiche, tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati, cosรฌ come degli ulteriori dati a propria disposizione.

I titolari di partita IVA, su richiesta degli addetti ai lavori, avranno tempo fino al 15 ottobre 2024, cioรจ la stessa data per lโ€™invio delle dichiarazioni dei redditi.

Per tale motivo, la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, dovuto entro il termine del 31 luglio in luogo del 30 giugno, seguirร  le regole ordinarie mentre le imposte determinate sulla base della proposta di concordato andranno versate in sede di secondo acconto.

Eโ€™ da segnalare che, per i soggetti ISA, viene meno il vincolo del punteggio pari almeno a 8 nel periodo dโ€™imposta precedente.

Nulla cambia invece per la condizione di regolaritร  fiscale e in particolare lโ€™adesione al concordato preventivo biennale sarร  riservata ai titolari di partita IVA che non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono dโ€™importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dallโ€™Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piรน soggetti a impugnazione.
Saranno esclusi, invece, dallโ€™accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione:
A) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi dโ€™imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dellโ€™obbligo ad effettuare tale adempimento;
B) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dallโ€™articolo 2621 del codice civile, nonchรฉ dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi dโ€™imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna รจ equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Per coloro che accetteranno la proposta elaborata dallโ€™AdE saranno tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi dโ€™imposta.

Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dellโ€™adesione al concordato saranno iscritte a ruolo.

Nulla cambia sul fronte degli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi e in materia di IVA e sarร  in ogni caso necessaria la comunicazione dei dati ai fini degli ISA.

Il testo del decreto legislativo prevede che in caso di:
โ€œmaggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordatoโ€,
non saranno previste modifiche sul fronte del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.

Quindi, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con lโ€™Agenzia delle Entrate, non vi saranno modifiche ai calcoli giร  effettuati in sede di adesione alla proposta.

Eโ€™ chiaro che con il concordato preventivo biennale per le partite IVA che incasseranno piรน di quando dichiarato, non pagheranno tasse sulle somme eccedenti.
Chiaramente non saranno possibili modifica in diminuzione qualora il dichiarato sia inferiore al preventivato.

Solo in casi specifici, ancora da definire, su questโ€™ultimo punto si prevede che:
โ€œin presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dellโ€™economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, questโ€™ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.โ€

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Quindi, se il concordato diventa particolarmente svantaggioso, verrร  di fatto meno la proposta del Fisco e si potrร  versare quanto effettivamente dovuto sulla base dei redditi incassati.

Restano invariate le regole su adempimenti IVA, contabilitร  e obblighi dichiarativi.

Sarร  immediata la cessazione del concordato preventivo se, nel periodo dโ€™imposta, si verifica una delle seguenti condizioni:
1) il contribuente modifica lโ€™attivitร  svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo dโ€™imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attivitร  รจ prevista lโ€™applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilitร  fiscale;
2) il contribuente cessa lโ€™attivitร .
Per quel che riguarda i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario, lโ€™accesso al concordato preventivo non sarร  possibile per coloro che hanno iniziato lโ€™attivitร  nel periodo dโ€™imposta precedente.

Lโ€™anno 2024 sarร  lโ€™anno di sperimentazione per questa categoria di contribuenti.

Per i periodi dโ€™imposta oggetto di concordato verranno sospese le ordinarie attivitร  di accertamento da parte dellโ€™Agenzia delle Entrate. Rilevante inoltre la specifica relativa al reddito da considerare per lโ€™accesso ad agevolazioni e bonus fiscali:
โ€œnon si terrร  conto di quanto concordato ma del reddito effettivo, che sarร  considerato anche ai fini ISEEโ€.

E.N. Giurista ed Economista aziendale

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