In caso di riammissione alla misura agevolativa, il contribuente dovrà corrispondere le somme dovute aumentate di un tasso di interesse del 2% a decorrere dal 1° novembre 2023 e provvedere al pagamento:
in una unica soluzione entro i 31 luglio 2025,
nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza rispettivamente:
le prime due il 31 luglio e il 30 novembre del 2025,
le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
L’ammontare definitivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna, saranno comunicati dalla Riscossione entro il 30 giugno 2025.
E.N. – Giurista ed Economista aziendale
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