Bonus ZES 2025 – L’esperto fiscale risponde
E’ stato pubblicato il 21 febbraio il decreto interministeriale del Ministero del lavoro, (vedi sito) sulle modalità di attuazione dell’esonero contributivo denominato “Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica” e venerdì 8 marzo è stata pubblicata in GU la versione del testo approvata dalla Corte dei Conti.
In sintesi:
1) Criteri e requisiti
L’esonero contributivo previsto dal decreto si applica
ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione
per le assunzioni effettuate , tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025
con contratto a tempo indeterminato
di personale non dirigenziale.
Per godere del beneficio è chiarito che l’effettiva sede di lavoro del personale assunto deve trovarsi in una delle regioni comprese nella ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
Il beneficio consiste nell’esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Tale agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli territoriali previsti dal Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.
Per accedere all’esonero, i lavoratori assunti devono avere compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
Inoltre, l’esonero si applica anche ai lavoratori già impiegati a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente della stessa misura.
2) Domande all’INPS👇
2) Domande all’INPS
Le domande per l’esonero devono essere presentate dai datori di lavoro all’INPS solo attraverso procedura telematica, secondo modalità e tempi che saranno stabiliti dall’Istituto in una prossima circolare . La richiesta deve contenere informazioni specifiche relative all’impresa richiedente, al lavoratore assunto o da assumere, alla tipologia contrattuale e alla sede lavorativa. L’INPS verifica le domande sulla base delle informazioni fornite e della disponibilità finanziaria assegnata a ciascun territorio. In caso di esito positivo, il datore di lavoro viene ammesso al beneficio, con la conseguente quantificazione degli importi erogabili per ciascuna annualità.
L’INPS effettuerà il monitoraggio dell’onere derivante dall’erogazione dell’esonero e trasmette trimestralmente i dati relativi alle domande accolte e agli oneri finanziari ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia. Qualora le risorse stanziate risultino insufficienti, l’INPS sospende l’accoglimento di nuove domande e ne informa le autorità competenti.
3) I controlli
L’INPS svolge verifiche in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di individuare eventuali irregolarità o abusi nell’accesso al beneficio. Qualora venga accertata un’indebita fruizione del beneficio, il datore di lavoro sarà tenuto al versamento dei contributi dovuti, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
E.N. Giurista ed Economista aziendale
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