Prescrizione dei tributi locali e bollo auto – L’esperto risponde

Oltre ai tributi erariali, di competenza dello Stato centrale il cui accertamento compete all’Agenzia delle Entrate, il nostro ordinamento tributario prevede anche tributi di competenza delle amministrazioni locali. Per porre delle domande all'esperto invia mail in redazione info@newsesocial.it

In particolare, i comuni sono legittimati ad accertare e riscuotere l’IMU (imposta municipale unica) e la TARI (la tassa sui rifiuti), mentre le regioni sono legittimate ad accertare e riscuotere la tassa automobilistica (il cosiddetto bollo auto).
L’IMU e la TARI sono imposte comunali.
Gli enti locali, in maniera autonoma, provvedendo a notificare ai contribuenti morosi avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali.
L’articolo 1, comma 161, della Legge numero 296 del 27 dicembre 2006 stabilisce che:
“gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Da questa norma emerge che il termine di prescrizione dei tributi locali è di 5 anni. Peraltro, l’articolo 2948 del codice civile, che disciplina l’istituto della prescrizione, al comma 1, numero 4, stabilisce che il termine per recuperare il credito è limitato a 5 anni per i pagamenti versati annualmente o a cadenza più breve, quindi rientrano in questa fattispecie normativa tutte le entrate locali versate periodicamente, come l’IMU e la TARI che sono imposte richieste dai comuni annualmente.
Dunque, per fare un esempio, al contribuente che non versa l’IMU e la TARI relativa all’anno 2021 potrà essere richiesta il pagamento, mediante notifica di un avviso di accertamento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata registrata la violazione, quindi entro il 31 dicembre 2026.
Gli stessi principi valgono anche per la notifica della cartella esattoriale. Infatti, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, l’ente comunale, o una società di riscossione che agisce per conto di quest’ultimo, per non incorrere nella prescrizione del tributo, ha 5 anni di tempo per notificare al contribuente una cartella esattoriale con la richiesta di pagamento del tributo locale non versato, con la maggiorazione di sanzioni e interessi.
Anche il bollo auto è soggetto a prescrizione.
La prescrizione dal pagamento del bollo auto è di tre anni, che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa automobilistica doveva essere versata.
Ad esempio, per il contribuente che non ha pagato il bollo auto relativo all’anno 2020, la regione in cui lo stesso ha la residenza ha tempo fino al 31 dicembre 2023 per notificargli l’avviso di accertamento con l’intimazione a versare la tassa automobilistica dovuta.
Anche in questo caso, per la notifica della cartella esattoriale valgono gli stessi principi. Infatti, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, la regione, o una società di riscossione che agisce per conto di quest’ultima, per non far prescrivere il tributo, ha 3 anni di tempo per notificare al contribuente una cartella esattoriale con la richiesta di pagamento del bollo auto non versato, maggiorato di sanzioni e interessi.

E.N.

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