Approvata la legge delega per la riforma del sistema fiscale il 05 ottobre – L’esperto fiscale risponde
Il 5 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge delega per la riforma del sistema fiscale.
Il Presidente Draghi e il Ministro Franco hanno riportato in conferenza stampa i principali aspetti della delega del Parlamento al Governo
1)per ridurre il cuneo fiscale,
2)semplificare l'IRES,
3)abbandonare l'IRAP,
4)revisionare le addizionali
5) riorganizzare, entro il 2026, il “sistema” del catasto.
Siete tutti invitati a partecipare
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Il Presidente ha dichiarato che la legge delega è una legge di indirizzo generale ma che dovrà essere riempita con i decreti e deleghe dei singoli Ministeri.
Per decidere i decreti ci saranno vari confronti che comporteranno integrazioni.
Processo non semplice ma che si prenderà completare in più anni.
Per l’esercizio della delega ci vorranno 18 mesi, si formerà una commissione che lavorerà presso il MEF.
Come meglio specificato dalla relazione illustrativa della legge delega, la riforma è tra le azioni chiave individuate nel PNRR per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.
Vediamone i dettagli della Delega approvata:
Revisione IRPEF
La revisione del sistema dell’imposizione personale sui redditi deve garantire:
il rispetto del principio di progressività dell’Irpef,
la graduale riduzione delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef, peculiarmente per incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro da parte dei giovani e dei secondi percettori di reddito,
promuovere l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili,
deve, inoltre, assicurare la riduzione graduale delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef.
Per aliquote medie e marginali effettive si intendono quelle derivanti dall’applicazione dell’Irpef senza tenere conto dei regimi sostitutivi e delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.
Si prevede il riordino delle deduzioni e delle detrazioni irpef, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sul piano della equità ed efficienza dell’imposta, e si dispone che la delega in materia di irpef deve attenersi ad un principio di armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio al fine di contenere gli spazi di elusione che si possono venire a creare nell’ambito della predetta imposta.
Revisione IRES
La delega fiscale ha come fine quello di pervenire all’applicazione di un’unica aliquota proporzionale di tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa.
La delega intende perseguire la semplificazione, la stabilità del sistema di tassazione dell’IRES.
Tali fini saranno raggiunti anche attraverso la prosecuzione ed il rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, avuto anche riguardo alla disciplina degli ammortamenti.
Razionalizzazione dell’IVA
Un altro pilastro della riforma fiscale è costituito dagli interventi che si intendono introdurre in tema di IVA e altre imposte indirette.
Quanto a quelli in tema di IVA particolare attenzione sarà posta alle finalità di semplificazione, e razionalizzazione (numero e livelli delle aliquote nonché distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote), di contrasto alla erosione ed evasione e di aumento del grado di efficienza del sistema coerentemente a quanto previsto dalla normativa unionale.
Quanto alla tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell’energia elettrica il sistema sarà revisionato, in coerenza con l’European Green Deal, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.
Il Governo inoltre sottolinea che la revisione dell’imposizione sui redditi personali e su quelli d’impresa potrà dirsi completa solo procedendo ad un graduale superamento dell’IRAP, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.
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Riformulazione del catasto dei fabbricati
Il presidente Draghi in conferenza stampa ha specificato che le rendite resteranno invariate e non cambierà l’imposizione fiscale sulle case e sui terreni.
Per quanto riguarda la delega al Governo (che avverrà nel corso di 5 anni) per l’adozione di decreti legislativi finalizzati alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati, ci si muoverà secondo due direttrici:
da una parte la modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo strumenti, da porre a disposizione dei Comuni e all’Agenzia delle entrate per facilitare e accelerare l’individuazione, anche attraverso metodologie innovative:
degli immobili non censiti o che non rispettano la effettiva, reale consistenza o la relativa destinazione d’uso o la categoria catastale attribuita
dei terreni edificabili accatastati come agricoli
degli immobili abusivi, prevedendo l’individuazione di specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione dell’attività di accertamento svolta dai comuni in quest’ambito
dall’altra la integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono quindi elencati i principi e criteri direttivi da seguire nell’esercizio della delega, ed in particolare:
a) l’attribuzione, per ciascuna unità immobiliare, del relativo valore patrimoniale e della rendita sulla base, ove possibile, del normale valore di mercato;
b) la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alle modificazioni delle condizioni di mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;
c) la previsione di adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario per le unità immobiliari riconosciute di particolare interesse storico e artistico, in considerazione dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché dei complessi vincoli legislativi alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro;
d) la previsione che le informazioni rilevate secondo i principi sopra indicati non vengano utilizzati per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali.
E.N.
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