La Legge di Bilancio 2022 è diventata Legge 30 dicembre 2021 – L’esperto fiscale risponde

La Legge di Bilancio 2022 è diventata Legge 30 dicembre 2021, n. 234 pubblicata in GU il 31 dicembre 2021: ecco il testo pubblicato in Gazzetta
Alcune delle misure fiscali previste
Nel corso dell'esame del testo al Senato sono state apportate numerose e profonde modifiche alle norme fiscali, che coinvolgono in primo luogo l'assetto della tassazione delle persone fisiche: ...continua la lettura 👇

vengono ridisegnati i lineamenti fondamentali dell’Irpef, in primo luogo mediante interventi sulle aliquote:
viene soppressa l’aliquota del 41%,
la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%;
la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro,
mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%;
riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione (commi 2-4).
esenzione da Irap dal periodo d’imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) per le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni (commi 8 e 9).
Tra le altre misure fiscali e quelle di sostegno alle imprese, segnaliamo sinteticamente:
differimento della plastic tax e la sugar tax al 2023,
riduzione dal 22% al 10% dell’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile,
proroga al 2022 della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Misure previste in materia di agevolazioni edilizie
Rimodulata e modificata la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, il disegno di legge, notevolmente arricchito dalle modifiche apportate al Senato, in particolare si prevede:
proroga generalizzata delle detrazioni per recupero edilizio, ecobonus, sismabonus e bonus verde, con scadenze differenziate:
Bonus facciate confermato fino alla fine del 2022 ma con una riduzione dell’aliquota di detrazione, per le spese sostenute nel 2022, la detrazione sarà pari al 60% (fino al 31 dicembre 2021, rimane del 90%).
in vigore fino al 2024 il Bonus mobili, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile dall’attuale 16.000 euro passerà a 5.000 euro, ovvero con le modifiche al Senato, anche per il 2022 l’importo massimo detraibile è fissato in 10.000 euro, mentre scende a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (comma 37);
proroga fino al 2024 del Bonus verde, l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.
proroga agli anni 2022, 2023 e 2024 della facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari e al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Riproducendo le disposizioni del DL n. 157/2021, si introduce l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.
È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate (comma 29);
Per quanto riguarda il Superbonus 110% in breve sintesi per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) e, secondo una modifica introdotta al Senato, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione dal 110% per. le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025, ovvero nella misura:
del 110% per le spese sostenute fino alla fine del 2023,
del 70% per le spese sostenute nel 2024
del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

La disposizione proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023). Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
La norma, secondo le modifiche introdotte al Senato, sopprime altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110 per cento nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022).
Viene soppressa inoltre la norma introdotta nel disegno di legge che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici).
Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Con una norma introdotta al Senato si chiarisce che le proroghe stabilite dal comma 8-bis si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
Nel corso dell’esame al Senato sono state trasfuse nel provvedimento le norme del DL n. 157 del 2021 che estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale; dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Si fissa al 110 per cento l’ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2025, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 (comma 28);
Queste sono solo alcune delle misure previste.

E.N.

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