REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA – N. 2 Obtorto collo, NO
Decisamente “SI” ai quesiti n. 3, 4, 5, che hanno l’effetto quantomeno di ridurre la deriva “corporativa” dei magistrati ed il peso delle “correnti” nell’ambito della magistratura; ma all’ipotesi di impedire la custodia cautelare quando ricorre il pericolo che l’indagato possa commettere reati analoghi a quelli per il quale è indagato, seppure OBTORTO COLLO, darò il mio NO secco.
Non è seriamente dubitabile che l’attuale abuso della custodia in carcere da parte dei giudici sia “giustificato”, nella stragrande maggioranza dei casi, proprio nel “pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quello per i quali si procede”; che sono le parole contenute nell’ultima parte dell’art. 274 codice procedura penale, che il referendum n. 2 ne propone l’abrogazione. Sin qui, i promotori del referendum, hanno visto giusto!
Ma cosa implica l’abolizione di questa norma? Qual è l’effetto collaterale?…Continua la lettura 👇
Clicca su immagine e visita la pagina Facebook prepara con noi il tuo concorso in sede e online
In prima battuta, ovviamente, consegue che la persona gravemente indiziata per un tipo di reato commesso per l’ennesima volta, punibile con pena non inferiore ad anni tre di reclusione (perché, in presenza un reato punibile con pena in misura inferiore non è consentita la custodia cautelare), nondimeno non potrà essere sottoposto a quella misura cautelare che valga ad impedire la commissione di ulteriori ed analoghi crimini, pur avendone il colpevole manifestata la forte propensione.
Il pensiero va soprattutto ai reati c.d. di “violenza di genere”, ovvero contro le fasce deboli”. Si pensi allo stalking o ai gravi maltrattamenti in famiglia, con violenze contro le donne, che rappresentano, di tutta evidenza, la “piaga sociale” dei nostri giorni. Per mia esperienza, maturata anche come legale della bon’t worry (associazione internazionale contro la violenza di genere), questa categoria di criminale è molto particolare: non smette mai di “aggredire” se non con l’intervento repressivo delle istituzioni. Ma questo vale per tutti i reati c.d. “di abitudine”, come la truffa, reati fiscali, ecc…
In realtà un “correttivo”, pur doveroso in un settore così complesso e delicato, deve provenire dal parlamento, non poteva essere oggetto di consultazione referendaria; anche perché, bisogna ben mettere in conto che, in forza dell’art. 75 della Costituzione, quando una norma è cancellata con referendum abrogativo al Parlamento è vietato tornare sulla materia, nemmeno per ripristinare solo parzialmente la norma cancellata (V.Sentenza Corte Costituzionale n. 199 del 21 luglio 2012). Non so se gli estensori del “quesito” hanno riflettuto abbastanza su quest’ultimo aspetto.
In conclusione, l’uso eccessivo della custodia cautelare, proprio col pretesto del “pericolo di reiterazione del reato della stessa specie”, è una realtà; ma, seppure a “collo storto”, bisogna votare NO all’abrogazione della norma, per rimettere la questione nelle “mani” del Parlamento.
Caserta, 8.06.2022
Avv. Francesco Giuseppe Piccirillo
IN CALCE ALL’ARTICOLO POSTIAMO IL LINK DEL VIDEO DELL’AVV. PICCIRILLO NEL QUALE SPIEGA IN MODO ESAUSTIVO I CINQUE QUESITI REFERENDARI
BUONA VISIONE CLICCA QUI 👇