Agevolazione proroga 1° casa giovani, e sospensione rate mutui prima casa per il 2023 – L’esperto fiscale risponde

Agevolazione proroga 1° casa giovani, e sospensione rate mutui prima casa per il 2023.
Nella bozza della legge di bilancio 2023 si prevede:
All’art 18 comma 1: 👇

All’art 18 comma 1:
– proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (cd. Fondo Gasparrini), che ne consente l’accesso a un più ampio novero di soggetti rispetto alle regole ordinarie;
– proroga al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa, con particolare riferimento alla più alta misura della garanzia rilasciata dal medesimo Fondo;
– proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36.
– Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini) è stato istituito presso il MEF dall’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007).

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– 1 – Esso, ordinariamente, consente.
ai titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l’acquisto della prima casa possono beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Con i provvedimenti emanati durante l’emergenza pandemica, il Fondo è stato rifinanziato e, come disposto dall’articolo 54 del decreto legge n. 18 del 2020 e dall’articolo 12 del decreto-legge n. 23 del 2020, è stata introdotta una speciale disciplina emergenziale in deroga, con la quale è stato esteso il novero dei beneficiari.
La speciale disciplina prevista per l’emergenza, originariamente prevista per nove mesi ed estesa a tutto il 2021 era stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.
In sintesi, con la legge di bilancio 2023 in bozza, si prevede di prorogare a tutto il 2023 le seguenti misure straordinarie:
l’estensione dei benefici del Fondo a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori in presenza di un calo del fatturato;
l’ammissione ai benefìci del Fondo alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari, a specifiche condizioni;
l’ammissione al Fondo anche senza presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
la possibilità di accedere alle agevolazioni anche in caso di mutui di importo non superiore a 400.000 euro (rispetto all’ordinario limite di 250.000 euro);
la possibilità di concedere la sospensione del pagamento delle rate anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
la concessione della sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.
Al comma 2, è previsto:
oltre l’agevolazione in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36 come da comma 1:
Il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023 con l’assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro, con le stesse “modalità” già in corso.

E.N.

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