Agevolazioni contributive per le donne vittime di violenza – L’esperto fiscale risponde

Previsto dalla legge di bilancio 2024 (art 1, commi da 191 a 193 legge 213/2023), con circolare n° 41 del 5 marzo 024, l’INPS, ha fornito i primi dettagli operativi e, con messaggio 2239 del 14 giugno 2024, le istruzioni per la richiesta e la fruizione in UNIEMENS.

Clicca sull'immagine e visita la pagina Facebook del METODO TRAMONTANO preparazione concorsi

E’ previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui , riparametrato e applicato su base mensile.
La misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e con i seguenti requisiti:
. residenti nel territorio italiano
. cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
. disoccupate ( a norma del art 19 D.lgs 150/2015) e
. beneficiarie del Reddito di libertà oppure di altro contributo regionale o provinciale con lo stesse finalità (ad esempio l’Assegno di autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, della Provincia Autonoma di Trento)
La circolare precisa che per le assunzioni effettuate nell’anno 2024 lo sgravio quest’ultimo può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne fruitrici del Reddito di libertà nel 2023.
L’esonero contributivo spetta per: 👇

Clicca immagine e scopri le novità da sole estate 2024

L’esonero contributivo spetta per:
1 le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
2 le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
3 le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a termine
. anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa
. anche a scopo di somministrazione.
. effettuate nel triennio 2024-2026
e, consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, escludendo i premi INAIL.
La soglia massima di esonero mensile è pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) ( per rapporti inferiori al mese : 21,50 euro per ogni giorno di fruizione)
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere proporzionalmente ridotto.
L’INPS specifica che nel coordinamento tra diverse agevolazioni il calcolo delle riduzioni va effettuato in base all’ordine cronologico di entrata in vigore dell’incentivo.
Nel messaggio 2239 del 14 giugno 2024 l’INPS comunica che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo i percorsi: 👇

“Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti”
è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, per la richiesta del beneficio.
Nella domanda vanno indicati:
– anagrafe della lavoratrice assunta;
– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’INPS verifica l’esistenza del rapporto nella banca dati delle comunicazioni obbligatorie, ne calcola l’importo dell’incentivo spettante e verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto ed in caso di sufficiente capienza di risorse, autorizza il richiedente, con comunicazione, sul medesimo modulo di istanza presentata.
L’azienda può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive come precisato nella citata circolare n. 41/2024.
INPS precisa che anche dopo l’autorizzazione potranno essere effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti.

E.N.  Giurista ed economista aziendale

Articolo soggetto  a copyright

foto web

Related Posts

Lascia un commento