Cashback sospeso – L’esperto fiscale risponde
Il DL Lavoro e Imprese ha previsto la sospensione del programma cashback nel secondo semestre 2021 (art. 1, co. Da 1 a 9, D.L. n. 99/2021).
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Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (Cashback) resta sospeso per il semestre che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.
A fronte di tale sospensione, i rimborsi speciali, pari a 1.500,00 euro, sono esclusivamente destinati ai primi centomila aderenti che nei semestri 01 gennaio 2021 – 30 giugno 2021 e 01 gennaio 2022 e 30 giugno 2022, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici e sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022.
In altre parole, i rimborsi speciali non sono più previsti per i pagamenti cashback effettuati nel secondo semestre 2021.
Il DL Lavoro e Imprese apporta modifiche anche per i “reclami”, in particolare, avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale, l’aderente può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento (febbraio 2021).
Relativamente agli acquisti effettuati nei semestri 01 gennaio 2021 – 30 giugno 2021 e 01 gennaio 2022 e 30 giugno 2022, l’aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei medesimi semestri ed entro rispettivamente il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022.
E.N.
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