Si vuole modificare l’articolo 37 “Recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario” del decreto-legge n. 223 del 2006, allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche da definire con apposito provvedimento, anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.
Il testo normativo vigente prevede tale obbligo soltanto per i soggetti che intendono effettuare le compensazione:
del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA,
ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP,
ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
A seguito della nuova norma, i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione e per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.
Con l’articolo 17, si stabilisce: 👇