Concordato preventivo biennale – L’esperto fiscale risponde

Dal 15/06/2024 sono partite le procedure di adesione al Concordato preventivo biennale per i soggetti ISA e forfettari.
Le regole di riferimento sono contenute nel decreto legislativo n. 13/2024👇

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Le regole di riferimento sono contenute nel decreto legislativo n. 13/2024, che ha introdotto il concordato preventivo biennale ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/02/2024.

Con i dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate verranno concordati il reddito e le imposte dovute nei due anni (2024/2025) dai titolare di partita IVA, con la possibilità di un eventuale rinnovo.

Il reddito concordato non sarà modificato qualora si sia incassato in più o in meno.
Solo in caso di minori introiti, superiori al 50 per cento, il MEF potrà prevedere ipotesi straordinarie di revoca del piano concordato.

In sintesi il concordato preventivo biennale consisterà in una proposta che l’Agenzia delle Entrate farà ai titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire, in modo preventivo, le imposte dovute per gli anni 2024 e 2025.

Tale misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per l’adempimento spontaneo.

L’AdE valuterà la proposta sulla base dei dati in proprio possesso e delle banche dati a sua disposizione, tra cui quelle relative agli ISA.

In questo modo si potrà preventivare in anticipo il reddito e consentirà di stimare le imposte sui redditi dovute e l’IRAP.

Entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’elaborazione della proposta di concordato. Il termine per il 2024 è stato fissato al 15 giugno.

E’ il primo passo per la definire il concordato biennale per le partite IVA.

La proposta sarà messa a punto dall’Agenzia delle Entrate che terrà conto sia dei dati dichiarati dal contribuente che della metodologia predisposta per le diverse attività economiche, tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati, così come degli ulteriori dati a propria disposizione.

I titolari di partita IVA, su richiesta degli addetti ai lavori, avranno tempo fino al 15 ottobre 2024, cioè la stessa data per l’invio delle dichiarazioni dei redditi.

Per tale motivo, la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, dovuto entro il termine del 31 luglio in luogo del 30 giugno, seguirà le regole ordinarie mentre le imposte determinate sulla base della proposta di concordato andranno versate in sede di secondo acconto.

E’ da segnalare che, per i soggetti ISA, viene meno il vincolo del punteggio pari almeno a 8 nel periodo d’imposta precedente.

Nulla cambia invece per la condizione di regolarità fiscale e in particolare l’adesione al concordato preventivo biennale sarà riservata ai titolari di partita IVA che non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
Saranno esclusi, invece, dall’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione:
A) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
B) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Per coloro che accetteranno la proposta elaborata dall’AdE saranno tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi d’imposta.

Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato saranno iscritte a ruolo.

Nulla cambia sul fronte degli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi e in materia di IVA e sarà in ogni caso necessaria la comunicazione dei dati ai fini degli ISA.

Il testo del decreto legislativo prevede che in caso di:
“maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato”,
non saranno previste modifiche sul fronte del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.

Quindi, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non vi saranno modifiche ai calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta.

E’ chiaro che con il concordato preventivo biennale per le partite IVA che incasseranno più di quando dichiarato, non pagheranno tasse sulle somme eccedenti.
Chiaramente non saranno possibili modifica in diminuzione qualora il dichiarato sia inferiore al preventivato.

Solo in casi specifici, ancora da definire, su quest’ultimo punto si prevede che:
“in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.”

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Quindi, se il concordato diventa particolarmente svantaggioso, verrà di fatto meno la proposta del Fisco e si potrà versare quanto effettivamente dovuto sulla base dei redditi incassati.

Restano invariate le regole su adempimenti IVA, contabilità e obblighi dichiarativi.

Sarà immediata la cessazione del concordato preventivo se, nel periodo d’imposta, si verifica una delle seguenti condizioni:
1) il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;
2) il contribuente cessa l’attività.
Per quel che riguarda i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario, l’accesso al concordato preventivo non sarà possibile per coloro che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente.

L’anno 2024 sarà l’anno di sperimentazione per questa categoria di contribuenti.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato verranno sospese le ordinarie attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Rilevante inoltre la specifica relativa al reddito da considerare per l’accesso ad agevolazioni e bonus fiscali:
“non si terrà conto di quanto concordato ma del reddito effettivo, che sarà considerato anche ai fini ISEE”.

E.N. Giurista ed Economista aziendale

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