La norma prevede anche che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (si attende l’approvazione definitiva) con provvedimento delle Entrate sarà approvato il modello della comunicazione e relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia.
La comunicazione è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ricordiamo che, attualmente, a seguito della cessazione dell’incarico professionale, l’onere di comunicare entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate, la variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, grava sul contribuente.
Ricordiamo infine che, l’Agenzia con la Risoluzione n 65 del 2011 aveva precisato che l’art 35 comma 3 del DPR 633/72 non prevede obblighi di comunicazione a carico del terzo depositario nel caso in cui, cessato il rapporto di deposito, riconsegni al contribuente le scritture contabili.
E.N. Giurista ed Economista aziendale
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