Depositario scritture contabili qualche novità in arrivo – L’esperto fiscale risponde

Nella bozza del Dlgs approvato in via preliminare dal Governo il 23 ottobre, che prosegue l'iter di approvazione definitiva, contiene una novità riguardante la procedura telematica per la comunicazione dell’incaricato e depositario delle scritture contabili.
Con l'articolo 4 in bozza, si prevede: 👇

Clicca sull'immagine e visita la Pagina Facebook di Metodo Tramontano preparazione concorsi

Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto, il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico.
Il depositario, assolto l’onere comunicativo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate.
A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.
La norma prevede👇

Clicca sull'immagine e visita la Pagina Facebook

La norma prevede anche che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (si attende l’approvazione definitiva) con provvedimento delle Entrate sarà approvato il modello della comunicazione e relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia.
La comunicazione è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ricordiamo che, attualmente, a seguito della cessazione dell’incarico professionale, l’onere di comunicare entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate, la variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, grava sul contribuente.
Ricordiamo infine che, l’Agenzia con la Risoluzione n 65 del 2011 aveva precisato che l’art 35 comma 3 del DPR 633/72 non prevede obblighi di comunicazione a carico del terzo depositario nel caso in cui, cessato il rapporto di deposito, riconsegni al contribuente le scritture contabili.

E.N. Giurista ed Economista aziendale

Articolo soggetto a copyright

Foto web

Related Posts

Leave a Comment