Il Regime forfettario e le regole di accesso ed esclusione per l’anno 2025- L’esperto fiscale risponde

Per l’anno 2025 possono godere del Regime forfettario le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione, e che nell’anno precedente abbiano:👇

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conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente limite di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate,
sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Possono godere del Regime coloro che iniziano un’attività comunicando, nella relativa dichiarazione ai fini Iva, di “presumere” avere i requisiti richiesti.
E’ da ricordare che, il regime forfetario cessa a partire dall’anno successivo se viene meno uno solo dei requisiti di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione; se però si va oltre i 100.000,00 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui tale soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.
In sintesi, si potranno avere tre diverse situazioni rispetto alla verifica del limite dei ricavi:
Per i soggetti i cui ricavi dell’anno 2024 sono compresi tra € 0 ed € 85.000,00 possono continuare a godere del regime forfettario.
Escono, invece, dal regime quei soggetti che hanno ricavi per l’anno 2024:
se superiori a €85.000,00 ma inferiori a € 100.000,00 dal 2025;
se superiori a €100.000,00 escono dal regime già nel 2024.

Si ricorda che non possono accedere al regime forfetario i seguenti soggetti con particolari regimi IVA:
le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Chi adotta il regime forfetario applica una tassazione sostitutiva dell’Irpef.
Il soggetto forfettario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata, variabile in base al codice ATECO.

Al reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.
Una ulteriore agevolazione spetta alle nuove attività.
Per i nuovi contribuenti l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:
il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
Come chiarito nella recente Circolare n° 32 del 5/12/23 ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta l’esclusione:
sia dell’applicazione dell’imposta in rivalsa all’atto della certificazione dei corrispettivi oppure dei ricavi e dei compensi
sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.
È, inoltre, previsto l’esonero dai seguenti adempimenti :
liquidazione e versamento dell’IVA, salva l’ipotesi di acquisti dall’estero o di acquisti soggetti al reverse-charge;
registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, si ricorda che l’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha abrogato la parte dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario, ponendo l’obbligo di emettere fattura elettronica:
a partire dal 1° luglio 2022, in capo ai forfetari che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno;
a decorrere dal 1° gennaio 2024, per tutti i soggetti che adottano il forfetario.

E.N. Giurista ed Economista aziendale

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