IMU 2021: il MEF fornisce chiarimenti sul calcolo dell’acconto.
Per porre delle domande all'esperto fiscale invia mail in redazione info@newsesocial.it Il MEF fornisce chiarimenti sul calcolo dell'acconto IMU specificando che il "versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre"
Il 16 giugno prossimo è in scadenza il pagamento dell’acconto IMU 2021, il MEF Ministero della Economia e delle Finanze in risposta ad un quesito fornisce chiarimenti sulle modalità di calcolo.
In particolare, si chiedeva conferma del fatto che il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base:
alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre
e non come 50% dell’imposta annua.
Il MEF con FAQ pubblicata sul proprio sito internet raggiungibile al seguente link: MEF Dipartimento delle Finanze conferma la soluzione prospettata nel quesito relativamente al versamento della prima rata.
Viene chiarito che, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art 1della legge n. 160 del 2019:
– l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso,
-il “versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente”.
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Pertanto, a titolo di esempio, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.
Questo aspetto, specifica il MEF è stato affrontato anche nella circolare n. 1 D/f del 2020 dove per l’acconto relativo al 2020, è stato chiarito che “… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762….”
E.N.
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