La rottamazione quater – L’esperto fiscale risponde

La rottamazione quater.
Entro il 30 aprile 2023 sarà possibile inoltrare la richiesta per fruire della rottamazione con dilazione fino a 18 rate.

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Con il provvedimento si prevede che, i debiti contratti dai contribuenti con il Fisco, per un importo di 1.000,00 euro (comprensivo di capitale e interessi) e notificati entro il 2015, sono automaticamente cancellati
Con lo stesso provvedimento, le cartelle consegnate dall’agente della riscossione, successivamente al 2015, il contribuente se pur obbligato a pagare l’intero ammontare, non dovrà corrispondere la maggiorazione dovuta a sanzioni e interessi e può dilazionare il pagamento.
In sintesi:
i pagamenti dovuti per cartelle consegnate entro il 2015, saranno annullati in automatico;
per la rottamazione delle cartelle consegnate dopo il 1 gennaio 2016 è fatto obbligo , al contribuente, di inoltrare richiesta entro il 30 aprile 2023;
i debiti dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti, previa richiesta, senza corrispondere interessi e sanzioni.
Il pagamento delle somme può essere effettuato:
in unica soluzione;
rateizzando quando dovuto entro 18 rate.
La dichiarazione va inoltrata entro il 30 aprile 2023 ed in modalità telematica.
Va indicando nella dichiarazione il numero di rate di cui si intende pagare.
Nella dichiarazione il contribuente ha l’obbligo di indicare la presenza di eventuali giudizi pendenti assumendosi l’impegno a rinunciare ad ogni diritto sugli stessi.

Effetti della definizione agevolata
Con la dichiarazione di avvalersi della rottamazione, si usufruisce:
della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
della sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
del diritto a non ricevere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o vedere avviate nuove procedure esecutive.
La cartella è rottamabile se la data di consegna rientra nel periodo dei termini previsti.
Possono essere “rottamati”:
i ruoli di natura tributaria;
i ruoli di natura contributiva (compresi i ruoli formati dalle Casse di previdenza professionale);
i ruoli su sanzioni stradali, con stralcio dei soli interessi.

E.N.

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