Le regole ministeriali per il Green pass – L’esperto fiscale risponde

La risposta del Ministero degli interni sulla verifica dell'identità dei possessori di green pass. I gestori delle attività possono farlo ma non sono obbligati. Ok del Garante
L'obbligo di Green pass è ormai in vigore per l'accesso a ristoranti , spettacoli eventi culturali e attività sportive da qualche giorno .
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Sono sorti però numerosi dubbi su chi abbia l’onere di verificare, oltre al possesso della certificazione verde costituita dal QR code , anche l’identità della persona che lo esibisce. Si sono già verificati infatti casi di QR code falsi.
Il Ministero dell’interno ha pubblicato una circolare che cerca di chiarire la situazione, dopo alcuni interventi contraddittori.
Chi e come si verifica il possesso del Green pass
Nel provvedimento del Gabinetto del Ministro con circolare n° 15350, viene chiarito che come, espressamente prevede il DL 105 /2021 all’art 3, l’obbligo di verifica della certificazione è affidato ai Titolari e Gestori delle attività per le quali è richiesto il Green Pass .
Il decreto specifica che sono autorizzati alla verifica del Green Pass:
i pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni
l personale addetto ai servizi di controllo nelle attività di spettacolo e pubblici servizi
i soggetti titolari delle attività o gestori incaricati
i gestori di vettori aerei marittimi e terrestri e loro delegati
gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie
Tutti i soggetti sopracitati possono richiedere anche la verifica dell’identità della persona che esibisce il green pass, attraverso il controllo del documento di identità. Va sottolineato però che questo non è un obbligo . Infatti , come specifica la circolare, la richiesta di esibire il documento di identità è discrezionale, ciò sta a dire che il verificatore può se lo ritiene necessario procedere alla richiesta , ad esempio nei casi di manifesta non corrispondenza tra il nome del titolare del green pass e la persona che lo esibisce.
La circolare sottolinea alcuni altri aspetti:
A questa richiesta il portatore di Green pass è tenuto ad adempiere, mostrando il proprio documento, anche se il richiedente non è un pubblico ufficiale.

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La verifica va fatta in maniera riservata, tale da non violare la privacy dell’avventore
Va esclusa la possibilità di raccolta dei dati che vengono cosi verificati
In caso si verifichi una violazione o un abuso la sanzione sarà a carico solamente dell’avventore e non del titolare dell’attività.
Controllo Green Pass e parere del Garante privacy
Da segnalare anche sull’argomento è stato chiesto il parere del Garante per la privacy che ha confermato la legittimità di quanto previsto dal DL 105 2021 e dal DPCM : “la disciplina procedurale (oggi riconducibile al DPCM 17 giugno 2021) comprende, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato DPCM. Tra le garanzie previste da tale decreto è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma”.
Riportiamo per completezza la norma citata.
DPCM 17 giugno 2021
Art. 13 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e’ effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità’ e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
4. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
5. L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo e’ svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

E.N.

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