Legge finanziaria e novità per le partite Iva che operano nel regime fiscalmente agevolato-L’esperto fiscale risponde

Legge finanziaria e novità per le partite Iva che operano nel regime fiscalmente agevolato-
La manovra finanziaria di quest’anno prevede novità nel regime, cosiddetto forfettario, nel 2024.
Vediamo le novità dal 1° gennaio:👇

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Vediamo le novità dal 1° gennaio:
La legge di Bilancio 2024, varata dal Governo e attualmente all’esame del Parlamento per l’approvazione definitiva, ha lasciato inalterato il meccanismo alla base del regime forfettario che già ben conosciamo, cioè la flat tax (tassa piatta e fissa) con imposta sostitutiva al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività durante i primi 5 anni di esercizio. Queste regole base sono confermate anche per il 2024.
Tutto questo va a beneficio di chi non supera gli 85mila euro di ricavi o compensi annui, perché, grazie al regime forfettario, ha una tassazione notevolmente inferiore a quella dell’Irpef, che parte dal 23% per i redditi bassi e arriva al 43% di prelievo fiscale per la parte superiore a 50mila euro. Quindi, salvo improbabili provvedimenti che potrebbero arrivare durante l’anno e modificare il quadro normativo, è certo che non ci saranno nuove restrizioni oltre a quelle introdotte nel 2022 e valevoli a partire dal 2023.
Le norme varate nel 2022 da un lato avevano innalzato di parecchio il limite di reddito per i forfettari (prima era di soli 65mila euro), così facilitando l’accesso al regime ad una platea più ampia di contribuenti ma, dall’altro lato avevano introdotto soglie di sbarramento ed esclusione per chi non ha i requisiti (non più di 30mila euro di redditi annui di lavoro dipendente o assimilato, salvi i casi di cessazione definitiva del rapporto per dimissioni o licenziamento, e non oltre 20mila euro di spese per il personale dipendente) e severe penalizzazioni per chi fuoriesce superando, anche di poco, gli 85mila euro nel corso dell’anno.
I requisiti di accesso al regime forfettario nel 2024 non sono cambiati, quindi se si vuole aprire una partita IVA e si rientra nelle condizioni previste, si rimane in regime fiscale più conveniente. Non è variato nemmeno il meccanismo di detraibilità dei costi, che avviene in misura fissa e percentuale in base a un coefficiente di redditività legato al codice ATECO dell’attività esercitata (sono direttamente deducibili solo i contributi previdenziali pagati nell’anno), ma dal 2023 sono mutate le condizioni di permanenza, con effetti valevoli anche durante il 2024: in particolare, la fuoriuscita dal forfettario è immediata per chi realizza ricavi o compensi superiori a 100mila euro, ed è differita all’anno d’imposta successivo per chi supera gli 85mila ma si mantiene al di sotto dei 100mila. In sintesi:
Chi supera i 100mila euro di ricavi e compensi esce immediatamente dal forfettario.👇

Chi supera i 100mila euro di ricavi e compensi esce immediatamente dal forfettario.
Quindi superando gli 85mila euro si dovrà passare dall’anno seguente al regime di contabilità ordinaria (o a quella semplificata, se il volume d’affari è contenuto entro 500mila euro per le prestazioni di servizi e 800 mila euro per tutte le altre attività) ma se nell’anno in corso si sfora pure il tetto massimo di 100mila euro la fuoriuscita dal forfettario avviene subito.
La norma di legge, già collaudata nel 2023 e valevole anche nel 2024, è drastica e dice che: «Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».
Ciò significa che al superamento dei suddetti limiti bisognerà iniziare ad emettere le fatture con applicazione dell’Iva (che invece i forfettari non devono esporre) e passare al regime di contabilità ordinaria, o semplificata: quindi occorre effettuare alcuni adempimenti contabili in più rispetto a quelli previsti per i forfettari, e calcolare l’Iva da riportare sulle fatture e nelle liquidazioni periodiche.
E’ importante ed è la più significativa novità del forfettario 2024 che anche per i forfettari scatta l’obbligo della fatturazione elettronica, che dal 1° gennaio verrà esteso a tutti i contribuenti che rientrano nel regime, mentre fino al 31 dicembre 2023 i forfettari che non superavano il limite di 25mila euro annui potevano ancora emettere la fattura in modalità tradizionale, con il documento cartaceo.
Tutti i contribuenti forfettari a partire dal 1° gennaio 2024 devono adottare la fattura elettronica.
Nel 2024 finisce definitivamente il regime transitorio che sinora aveva “salvato” dalla fattura elettronica i forfettari con volume d’affari più basso. Infatti nel 2023 c’era ancora uno sdoppiamento della situazione, con i piccoli forfettari che, rimanendo entro i 25mila euro, erano esonerati dalla fattura elettronica (pur potendola scegliere, in via facoltativa) e tutti gli altri titolari di partita Iva – forfettari e non – che già dal 1° luglio 2022 erano obbligati ad emetterla: perciò i forfettari che incassavano più di 25mila euro di ricavi o compensi annui erano già compresi tra i soggetti tenuti sin dallo scorso anno alla fatturazione elettronica, mentre gli altri diventano obbligati adesso, a partire dal 2024, senza più eccezioni.
La vera novità per i forfettari nel 2024 è che tutti indistintamente dovranno emettere la fattura in formato elettronico: non opera più la distinzione in base al volume di affari al di sotto del quale sino al 2023 era ancora consentita la fattura cartacea. Questo significa che i forfettari che ancora non si sono adeguati dovranno attrezzarsi, dotandosi di un software di compilazione e invio delle fatture elettroniche, oppure avvalendosi di quello messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, un computer e una connessione ad internet sono indispensabili.
Per i contribuenti che operano in regime forfettario non applicano l’Iva alle cessioni di beni e prestazioni di servizi realizzate durante la loro attività, ma devono comunque fare la fattura, che dal 2024 diventa, per tutti, in modalità elettronica. Perciò bisogna conoscere le modalità di compilazione, che comunque sono guidate dal software utilizzato, ed i termini d’invio telematico, che invece dipendono interamente dalla volontà del contribuente.

👇👇👇👇👇 Ti ricordiamo 

Ti ricordiamo che la fattura immediata deve essere inserita nello SDI (il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate) entro 12 giorni dall’operazione cui si riferisce, mentre le fatture differite possono essere trasmesse entro i primi 15 giorni del mese successivo. Se non si rispettano questi termini, scattano le sanzioni pecuniarie irrogate dall’Agenzia delle Entrate.
Chi operava in modalità cartacea, passando alla fattura elettronica, potrà ottenere dei vantaggi, grazie alla semplificazione del processo di creazione dei documenti fiscali con un software automatizzato che consente anche la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate ed ai propri clienti.
Il 5 dicembre 2023 è arrivata la circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 32/E, con i chiarimenti sulle condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfettario nel 2024. L’Agenzia, rispondendo ai numerosi quesiti proposti dagli operatori del settore, spiega che:
se in corso d’anno si percepiscono ricavi o compensi superiori a 85mila euro ma inferiori a 100mila, si permane nel regime forfettario sino al termine dell’anno d’imposta in corso, dunque per tutto il 2024; la fuoriuscita si verifica in quello successivo, e ciò comporta la rettifica dell’Iva non detratta, quindi massima attenzione a questo adempimento, ma solo a partire dal 2025;
chi invece supera la soglia dei 100mila euro di incasso nel 2024 passa immediatamente al regime ordinario, con la precisazione che con riferimento alle imposte dirette il passaggio si considera avvenuto sin dall’inizio dell’anno, mentre per l’Iva avviene nel momento in cui si verifica l’incasso che fa sforare il limite dei 100mila euro: perciò la relativa fattura dovrà essere integrata, con l’emissione di una nota a debito per esporre l’importo della corrispondente imposta sul valore aggiunto;
nell’ipotesi precedente di fuoriuscita immediata dal regime forfettario non devono, invece, essere integrate le fatture emesse come forfettari – e quindi senza Iva – prima del suddetto incasso che fa superare il tetto dei 100mila euro.

E.N. Giurista ed Economista aziendale

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