MISURE FISCALI LEGGE DI BILANCIO 2024 Prima parte -L’esperto fiscale risponde

Mutui per la prima casa ( art. 3 )
Anche per il 2024 è prevista l’agevolazione per la richiesta di finanziamento per l'acquisto della casa di abitazione da parte dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età.

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L’agevolazione, ricordiamo, è a vantaggio dei soggetti con ISEE non superiore a 40mila euro e per finanziamenti con limite di finanziabilità, comprensivo degli oneri accessori, non superiore all’80%. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo. Dotazione prevista di 282 milioni di euro per il Fondo di garanzia per la prima casa.
Misure fiscali per il welfare aziendale ( art. 6 )
Viene innalzato il limite previsto dalla legge originaria (articolo 51, comma 3 TUIR), pari a € 500,00 (il Dl n. 115/2022 lo aveva, a sua volta, innalzato a 600 euro per il solo periodo di imposta 2022), ma solo per il 2024, ad € 1.000,00, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Detto limite è elevato a 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).
Detassazione dei premi di risultato ( art. 7 ) 👇

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Detassazione dei premi di risultato ( art. 7 )
L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività che saranno erogati nel 2024, è ridotta al 5% invece che al 10%. Si dimezza in questo modo l’aliquota prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 182 legge n. 208/2015).
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere ( art. 9 )
E’ stato previsto un intervento per garantire la stabilità occupazionale e a sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, ma solo per il primo semestre del 2024, riconoscendo ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. La misura è limitata a beneficio dei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40mila euro e viene riconosciuta dal sostituto d’imposta, tramite compensazione, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

E.N. Giurista ed Economista aziendale

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