L’agevolazione, ricordiamo, è a vantaggio dei soggetti con ISEE non superiore a 40mila euro e per finanziamenti con limite di finanziabilità, comprensivo degli oneri accessori, non superiore all’80%. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo. Dotazione prevista di 282 milioni di euro per il Fondo di garanzia per la prima casa.
Misure fiscali per il welfare aziendale ( art. 6 )
Viene innalzato il limite previsto dalla legge originaria (articolo 51, comma 3 TUIR), pari a € 500,00 (il Dl n. 115/2022 lo aveva, a sua volta, innalzato a 600 euro per il solo periodo di imposta 2022), ma solo per il 2024, ad € 1.000,00, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Detto limite è elevato a 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).
Detassazione dei premi di risultato ( art. 7 ) 👇