MISURE FISCALI LEGGE DI BILANCIO 2024 Seconda parte – L’esperto fiscale risponde
Misure in materia di imposte ( Articolo 11 )
L’imposta sul consumo istituita con la legge di Bilancio 2020, si applichi non più a partire dal 1° gennaio 2024 ma dal 1° luglio 2024. Lo stesso è previsto per l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche (cosiddette “bevande edulcorate”), parimenti introdotta dal menzionato intervento legislativo.👇
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Viene, poi, meno l’aliquota Iva agevolata al 5% (che passa al 10%, così come quella per i pannolini per bambini) prevista per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti. Stessa sorte anche per l’Iva relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Cambia anche l’accise per le sigarette:👇
l’importo specifico fisso da € 28.20, per unità di prodotto, per l’anno 2024, passa a 29,30 euro, per 1.000 sigarette e, per l’anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette. L’accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. Per le sigarette, l’onere fiscale minimo, viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025. Quanto ai tabacchi da inalazione senza combustione, sono sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026. Per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all’undici per cento dal 1° gennaio 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026.
Per la deduzione della quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’Irap👇
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…per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo. La deduzione della quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’IRES e dell’IRAP, sulla base, rispettivamente, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo.
Va considerato che per quel che concerne la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la disciplina sui limiti alla deduzione di perdite e svalutazioni, limitatamente alla quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti; per quello in corso al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata ugualmente non applicando la disciplina di cui sopra, limitatamente alla quota del 3 per cento dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti; per quelli in corso al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, Non è previsto e non si tiene conto delle disposizioni precedenti circa la deduzione della quota dell’ammontare dei componenti negativi.
Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico ( Art. 17 )👇
Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico ( Art. 17 )
Con tale articolo si avviano nuove misure e disposizioni che, al fine di contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa, realizzeranno la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate. Per favorire l’adempimento spontaneo, inoltre, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. Gli enti menzionati, inoltre, effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
E.N. Giurista ed Economista aziendale
Articolo soggetto a copyright
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