– appartenenza alle seguenti categorie tutelate:
1) caregiver, ossia lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/1992), oppure un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti (si tratta delle patologie a carattere permanente indicate dall’art. 2, co. 1, lett. d), n. 1, n. 2 e n. 3, del D.I. 278/2000) o siano deceduti o mancanti (si fa riferimento a ogni condizione giuridicamente assimilabile all’assenza, compresi divorzio e separazione legale, purché continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità);
2) invalide civili in misura pari o superiore al 74% (riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%);
3) lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 1, co. 852, L. 296/2006) presso la struttura per la crisi d’impresa (art. 1, co. 852, L. n. 296/2006); per queste lavoratrici, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli. In merito alle lavoratrici dipendenti, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione; per coloro il cui rapporto risulta cessato, il licenziamento deve essere stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo. Queste ultime lavoratrici non devono poi aver ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento. Le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM devono possedere i requisiti connessi all’appartenenza alle categorie tutelate alla data di presentazione della domanda di pensione; gli stessi requisiti non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.
E.N. Giurista ed Economista aziendale
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