Nello stesso è stato previsto che, per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d’affari.
Sono esclusi dal rinvio:👇