Unico 2025: ISEE entro il 28 febbraio – L’esperto fiscale risponde

I percettori dell’assegno unico devono rinnovare l'ISEE entro il 28 Febbraio, in difetto, da marzo riceveranno solo l'importo minimo pari a 57,5 euro mensili per ciascun figlio a carico under 21.

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Questo è quanto, con la circolare n° 33 del 2025, è stato chiarito dall’INPS.
Nella stessa circolare l’istituto ha fornito anche le istruzioni e le tabelle aggiornate degli importi sull’assegno unico universale per i figli a carico introdotto dal decreto legislativo n. 230/2021, rivalutate con l’ultima variazione ISTAT (+ 0,8%)
La certificazione può essere inviata direttamente all’INPS, tramite il sito “INPS MOBILE”, oppure tramite un patronato.
Nella circolare è anche chiarito che per coloro che negli anni scorsi hanno presentato una domanda di Assegno unico e che non sia stata respinta o revocata o decaduta od oggetto di rinuncia, NON sono tenuti a presentarne una nuova DSU, in quanto l’INPS continuerà a erogarlo d’ufficio.
Quindi, è necessario presentare una nuova DSU, per l’anno 2025 per ottenere, a partire dal mese di marzo, gli importi spettanti dell’Assegno unico sulla base della propria situazione economica. In assenza di questa nuova DSU, l’INPS erogherà gli importi dell’Assegno unico e universale con gli importi minimi previsti.
Va, inoltre, precisato che:👇

Va, inoltre, precisato che:
Se la DSU aggiornata viene presentata entro il 28 febbraio 2025, gli importi saranno adeguati già da marzo 2025
Se la DSU aggiornata viene presentata entro il 30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno)
in mancanza di aggiornamento dopo quella data si continuerà a ricevere l’assegno con importo minimo .
L’ ISEE può essere presentato, in modalità ordinaria o precompilata, disponibili in modalità semplificate, con accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE.
E’ necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale, inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata Assegno in questi casi:
– la nascita di figli;
– la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
– le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
– le modifiche attinenti all’eventuale separazione dei genitori;
– i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
Nel caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato domanda risultata “Respinta” o “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, devono presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale.

E.N.  -Giurista ed Economista aziendale

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